Multa auto notificata a un minorenne, chi paga? Il caso che fa “scuola”
Uno dei casi che ha fatto scuola per quello che riguarda la notifica di una multa a un minorenne. Ecco le linee guida.
Le multe sono i documenti che provvedono a colpire l’automobilista che si macchia del mancato rispetto delle regole del codice della strada. Quest’ultimo che di recente è stato modificato, provvede a dare a tutti coloro che si mettono al volante delle linee guida specifiche per quello che riguarda il comportamento giusto da mantenete.
Le regole all’interno del Codice della Strada sono volte a rendere le strade della nostra città molto più sicure. Per riuscire in questo si è reso indispensabile rendere le sanzioni molto più severe.
Come in molti sapranno, ci sono casi in cui, come ad esempio quando si viene sanzionati per eccesso di velocità, che la multa viene notificata direttamente a casa del conducente della vettura. Ma in questo specifico caso è possibile che colui al quale viene inviata la sanzione non è presente in casa.
La legge prevede che in questo specifico casa, un qualunque componente della famiglia può ritirare l’avviso, ma ci sono delle regole specifiche che devono essere rispettate se non si vuole correre il rischio di vedersi annullare l’avviso stesso.
Cosa dice la legge in merito
La legge dice che l’avviso in caso di sanzione della strada, ma anche di comunicazione da parte del tribunale può essere consegnata solo ai componenti della famiglia che hanno già compiuto i 14 anni. Quindi possono essere minorenni, ma devono avere un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Se la consegna avviene a uno dei componenti con un’età inferiore cui 14 anni la comunicazione viene considerata nulla, quindi il cittadino potrà non pagare fino al ricevimento del successivo avviso da parte delle autorità autorizzate in questo. A confermare tutto questo una sentenza della Commissione Tributaria Centrale.
Il caso di studio specifico
Nella sentenza n. 8068/1190 la Commissione Tributaria Centrale è andata a confermare che la notifica può essere ritenuta nulla nel caso specifico, in quanto è stata consegnata nella mani della figlia minore di 14 anni del soggetto che è stato multato. Insieme alla comunicazione è anche nulla l’iscrizione a ruolo che è avvenuta in un secondo momento.
Nel caso in cui il contribuente presenta ricorso, la nullità dell’atto viene perì sanata. Questo succede perchè il ricorso sarebbe la prova che in effetti la notifica è servita a raggiungere il suo scopo specifico.