Autovelox finti in Italia: come riconoscerli
I finti autovelox sono dispositivi composti da un contenitore plastico di diversa forma e colore, che – posizionato ai margini della strada – cerca di replicare l’immagine di un autovelox vero. L’obiettivo dell’installazione degli autovelox finti sarebbe dunque quello di prevenire gli incidenti e le infrazioni per eccesso di velocità ma… con quali limiti? È sempre possibile utilizzarli?
Gli autovelox nel Codice della Strada
Il posizionamento degli autovelox è previsto nel Codice della Strada all’art. 142 ai commi 6 e 6bis prevede, secondo cui:
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
L’intervento del Ministero delle Infrastrutture
Con questi richiami normativi, è intuibile come questi dissuasori siano di difficile catalogazione per il Codice della Strada: non rientrando nella normativa dei rilevatori e nemmeno della segnaletica stradale, le perplessità sulla loro natura sono sfociate in un parere (2318/203) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo cui:
I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Ciò ne comporta il divieto d’uso ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice (D.lgs. n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi. Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l’installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saltuaria.
Trattandosi di postazione fissa su strada extraurbana, la presegnalazione può essere effettuata mediante segnaletica permanente, posta a non più di 4 km dalla postazione e senza intersezioni intermedie, e comunque installata con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante; se il rilevamento è effettuato in automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, tra la postazione e il segnale di limite di velocità deve intercorrere una distanza non inferiore ad 1 km.
Se il dispositivo misuratore è approvato per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed è installato su strada extraurbana, individuata con decreto prefettizio, non è necessario che la postazione sia presidiata; la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del Codice della Strada.
Successivamente, con un ulteriore intervento dello stesso Ministero del 2014, è stato stabilito come gli autovelox finti non possano essere classificati come dispositivo o segnaletica del Codice della strada.
Qualche anno più tardi, con Prot. 1031 del 15.02.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, facendo seguito ad una richiesta di chiarimenti, ha ribadito di approvare “i dispositivi rilevatori di velocità nella architettura di sistema con la quale sono proposti dal richiedente e non i singoli box”.
Ciò premesso, i finti autovelox al cui interno è presente la relativa strumentazione non hanno l’obbligo di omologazione. Naturalmente, diverso discorso vale per la strumentazione utilizzata, la quale ha l’obbligo dell’omologazione ministeriale e della taratura periodica.
In ogni caso, nelle ipotesi di installazione a bordo strada, bisognerà sempre valutare la possibilità che questi manufatti possano costituire ostacoli, con il conseguente invito a posizionarli laddove non siano oggetto di urto accidentale.
Ma allora come capire se l’autovelox è finto? Il modo migliore e più sicuro è quello di consultare il sito internet della Polizia di Stato dove, quotidianamente, vengono mappati gli strumenti di controllo della velocità.