Come posso fare l’omologazione autocarro?
Fino a non troppo tempo fa era piuttosto comune la pratica di omologare la propria auto come autocarro al fine di sfruttare alcuni benefici fiscali previsti per questo tipo di vetture.
Al fine di correggere le condotte poco virtuose da parte di chi domandava l’immatricolazione autocarro in maniera piuttosto generosa, il legislatore è poi intervenuto a fissare alcuni rigidi paletti che hanno disciplinato meglio questo ambito, con la conseguenza che le immatricolazioni dell’autocarro devono riguardare esclusivamente veicoli utilizzati ai fini lavorativi.
Dunque, un’auto può essere immatricolata come autocarro solo se è effettivamente destinata al trasporto di cose, conducendo le persone nel limite massimo indicato nella carta di circolazione.
Cosa dice la legge per l’omologazione dell’autocarro
Introdotto quanto sopra, cerchiamo di comprendere che cosa si debba fare per immatricolare il veicolo come autocarro.
In primo luogo, l’art. 54 del Codice della Strada precisa che le autovetture, di categoria M1, sono veicoli destinati al trasporto di persone con un massimo di nove posti, compreso quello del conducente. Di contro, gli autocarri, categoria N1, sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.
Sulla base dell’art. 82 del Codice della Strada, tutti i veicoli devono rispettare la loro destinazione d’uso. Ne deriva che chi utilizza il veicolo per una destinazione o per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione va incontro a una multa da 87 a 345 euro.
In maniera più specifica, chi utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose rischia una multa tra 431 e 1.734 euro, oltre al potenziale ritiro della carta di circolazione.
Come immatricolare un’auto come autocarro
Per evitare le sanzioni di cui sopra è necessario modificare la destinazione d’uso del veicolo. Ma come fare?
Innanzitutto, l’operazione con cui si vuole far trasformare l’auto in un autocarro è possibile solamente se è presente un’effettiva similitudine tra il veicolo immatricolato come autovettura e la corrispondente versione autocarro, dotata di omologazione nazionale di riferimento.
In questa ipotesi, la richiesta di cambio d’uso deve essere presentata alla Motorizzazione Civile allegando:
- la domanda redatta su modello TT2119
- la carta di circolazione o il Documento unico in originale e in copia
- l’attestato rilasciato dalla casa costruttrice del mezzo che riporti l’omologazione nazionale di riferimento al quale il veicolo è ricondotto (il documento deve riportare il numero di telaio)
- la dichiarazione resa dall’allestitore del veicolo in cui risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte (anche in questo caso deve essere contenuto il numero del telaio)
- l’attestazione del versamento di 25 euro sul CC 9001
- l’attestazione del versamento di 32 euro sul CC 4028.
Di contro, un chiarimento pubblicato dal Dipartimento dei Trasporti ha aperto alla possibilità di immatricolare gli autocarri anche se non hanno la paratia, ma solamente dei dispositivi di fissaggio.
Viene così superata la vecchia disciplina nazionale, pur precisando che in luogo della paratia devono pur sempre trovarsi dei dispositivi che abbiano le stesse caratteristiche e modalità di montaggio degli originali, purché conformi alle norme ISO 27956:2009 e al Reg. 2018/858.
Come omologare un’auto in autocarro anche se non c’è effettiva similitudine
Nelle scorse righe ci siamo soffermati sulla necessità che tra auto e autocarro ci sia un’effettiva similitudine. Rimane però inteso che l’operazione è possibile anche se non c’è una similitudine tra i due veicoli, a patto che si rispettino alcuni specifici requisiti.
In particolare, l’omologazione di un’auto in autocarro è possibile solamente sulle vetture che hanno una carrozzeria di tipo AF (Veicolo Multiuso) e AC (Veicolo Familiare).
In questa ipotesi, cambia parzialmente la documentazione da presentare alla Motorizzazione Civile:
- la domanda redatta su modello TT2119
- la carta di circolazione o il Documento unico in originale e in copia
- la relazione tecnica – firmata da un tecnico abilitato – relativa alle verifiche tecniche di tutte le combinazioni di carico del veicolo originario (il documento deve contenere l’indicazione del numero di telaio)
- la dichiarazione resa dall’allestitore che i lavori sono stati effettuati a regola d’arte (anche in questo documento deve risultare il numero di telaio)
- l’attestazione del versamento di 25 euro sul CC 9001
- l’attestazione del versamento di 32 euro sul CC 4028.