Cosa fare quando non vengono rispettati i tempi di consegna?
A causa dei problemi della catena di approvvigionamento sono sempre di più le auto che vengono consegnate in ritardo rispetto a quanto viene originariamente dichiarato all’acquirente. Ma l’automobilista può fare qualcosa per ottenere un rimborso? Quali sono i diritti dell’acquirente in caso di auto consegnata in ritardo?
La data di consegna dell’auto nuova
Il contratto di acquisto di un’auto nuova deve riportare una data di consegna del mezzo. Si tratta di un termine che può tuttavia difettare nell’accordo tra le parti: in questo caso è bene che il cliente pretenda la fissazione di un termine temporale, in maniera tale che una volta decorso senza adempimento da parte della concessionaria, possa esercitare le azioni volte a difendere i propri diritti.
In particolare, superato il termine contrattuale il cliente potrà inviare una lettera raccomandata (o PEC) per domandare l’intervento del venditore finalizzato alla consegna o, in alternativa, la risoluzione del contratto.
A proposito di termini di consegna, qualche giorno fa abbiamo parlato di quelli presunti della Ferrari Purosangue…
I diritti dell’acquirente
Ricordiamo infatti come le disposizioni vigenti prevedano per il cliente la possibilità di risolvere il contratto in caso di inadempimento del venditore. In questa ipotesi, evidentemente, il consumatore rinuncia alla vettura in cambio della restituzione dell’intero importo versato.
Insomma, considerato che l’obbligo principale di un venditore di auto è proprio di consegnare il bene atteso entro il termine concordato in contratto, nelle ipotesi di mancato rispetto del termine di consegna, una volta superato il periodo di tolleranza, il cliente può pretendere la consegna immediata del mezzo o, in caso contrario, rimettere in discussione le condizioni contrattuali.
In altri termini, se al momento della conclusione del contratto il cliente ha consegnato alla concessionaria a titolo di caparra una somma di danaro:
- in caso di adempimento la caparra dovrà essere restituita o, come più spesso accade, imputata alla prestazione dovuta
- in caso di inadempimento la caparra dovrà essere restituita al cliente, che potrà esercitare il recesso dal contratto e ottenere il doppio di quanto consegnato nelle mani della concessionaria.
A stabilire i diritti di cui sopra è l’art. 1385 c.c., rubricato Caparra confirmatoria, secondo cui:
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
Controllare le condizioni contrattuali
Prima di muoversi in questa direzione, è però sempre bene consultare con attenzione le condizioni contrattuali.
Di norma, infatti, per il cliente è prevista la possibilità di disdire il contratto di acquisto di un’auto nuova solo superato un primo periodo di tolleranza di 60 giorni e, in ogni caso, solamente se il cliente ha agito nei modi corretti.
In particolare, il recesso deve essere comunicato al concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o modalità equivalenti (PEC). Per essere valido, inoltre, il recesso dovrà essere inviato prima di ricevere l’avviso di disponibilità dell’auto.