Cosa succede se la casa che ha prodotto la mia auto fallisce?
Quando si acquista un’auto nuova, il concessionario dell’azienda che ha prodotto il veicolo deve versare in banca il prezzo dell’auto, ritirare da quest’ultima il certificato di omologazione che il produttore stesso ha depositato in banca e, infine, iscrivere al Pra il nome del nuovo destinatario.
Ma che cosa accade se in questo frangente il produttore fallisce? Quali sono i diritti dell’automobilista che ha magari versato l’anticipo su richiesta della casa madre e del concessionario?
Insomma, che cosa accade ai nostri soldi se l’iscrizione al Pra da parte del concessionario non è stata effettuata perché il produttore è fallito? E che cosa accade, ulteriormente, in caso di fallimento dopo la consegna dell’auto se magari abbiamo bisogno di qualche pezzo di ricambio?
Passaggio di proprietà e concessionario/produttore fallito
Nel caso in cui la chiusura dell’impresa sia avvenuta prima dell’iscrizione del passaggio di proprietà al Pra, l’acquirente non può certamente rivendicare la titolarità del mezzo e l’auto rientrerà nel patrimonio amministrato dal curatore fallimentare, nominato dal Tribunale che ha dichiarato il fallimento. Sarà il curatore a dover vendere il mezzo e, con il ricavato, soddisfare in via proporzionale tutti i creditori che si sono insinuati al passivo.
È evidente che, in questi casi, la posizione dell’acquirente è fortemente pregiudicata.
Tuttavia, per fortuna, diverse case automobilistiche hanno predisposto una serie di coperture specifiche in favore dell’acquirente, garantendo comunque la consegna dell’automobile anche nell’ipotesi di fallimento del concessionario.
Considerato però che non sempre è prevista di questa garanzia e che soprattutto questa garanzia tutela solo dal fallimento del concessionario (ma non del produttore, che è colui che rilascerebbe la garanzia su se stesso!) ne deriva che si tratta di una protezione non certo assoluta…
Cosa accade in caso di fallimento del produttore: i pezzi di ricambio
C’è poi l’ulteriore ipotesi che il fallimento avvenga qualche anno dopo la consegna della vettura al proprietario quando, magari, in sede di tagliando ci si rende conto della necessità di effettuare dei lavori di manutenzione che richiedono i pezzi di ricambio.
E se il produttore dovesse essere fallito nel frattempo? È sempre obbligato a garantire i pezzi di ricambio o no?
Diciamo subito che nella stragrande maggioranza dei casi i componenti saranno comunque reperibili sul mercato in seguito alla produzione precedente al momento del fallimento e, nella più sventurata delle ipotesi, potrebbero comunque essere sempre reperibili dei componenti compatibili.
È pur vero che non sempre questo accade e che a volte è proprio necessario reperire un componente originale da parte della casa madre.
In questo ambito può essere utile rammentare come il quadro normativo europeo preveda che il produttore sia obbligato a garantire la disponibilità di pezzi di ricambio in favore dell’acquirente di un proprio prodotto, fino a 10 anni.
Pertanto, almeno in via teorica, anche in caso di fallimento del produttore, dovrebbe esserci per diverso tempo la disponibilità di componenti di ricambio utili per procedere a tutte le operazioni di manutenzione e di riparazione che si ritengono necessarie…