Esenzione del pagamento dell’IPT per i disabili, chi può beneficiarne?
Non tutti i contribuenti sono tenuti a pagare l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) così come il bollo. Tra le principali categorie che ne sono esenti per incentivi o altre agevolazioni ci sono infatti i disabili, se affetti da patologie determinate dalla legge e per l’acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.
In questa guida cercheremo di fare il punto sul funzionamento dell’esenzione del pagamento dell’IPT per i disabili, individuando chi può beneficiare e con che modalità.
Chi può beneficiare dell’esenzione del pagamento dell’IPT per disabili
Iniziamo con il ricordare che per previsione di legge l’esenzione dal pagamento dell’IPT per l’acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili:
- disabili che hanno ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97)
- disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)
- disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00).
Ricordiamo anche che è previsto che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico.
L’esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l’accompagnamento del disabile.
Si tenga conto che:
- il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo
- è possibile ottenere l’esenzione per un secondo veicolo solamente se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
- se il veicolo su cui si è beneficiato dell’esenzione viene venduto prima dei due anni dall’acquisto, è dovuto il versamento dell’IPT. Fa eccezione l’ipotesi in cui la vendita sia stata determinata dal cambio di necessità del disabile.
Come ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IPT
Per usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’IPT il contribuente interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA indicando gli estremi e i documenti di legge, che dipendono dalle caratteristiche del soggetto interessato.
Distinguiamo in brevità tre diverse ipotesi.
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti con veicoli adattati per la locomozione
Per i disabili che hanno ridotte o impedite capacità motorie permanenti, i cui veicoli sono stati adattati per la loro locomozione, è necessario allegare:
- fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti come condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale o che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
- fotocopia della patente di guida speciale
- certificazione attestante la condizione di disabilità, come il verbale di accertamento dell’handicap rilasciato da una Commissione medica pubblica
- dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l’esenzione.
Se il veicolo è intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, bisogna anche allegare l’autocertificazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto.
Disabili psichici o mentali con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
Nel caso di disabili psichici o mentali con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è necessario allegare:
- verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento dell’invalidità
- certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla commissione a ciò preposta
- dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l’esenzione.
Anche in questo caso, se il veicolo è intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, bisogna anche allegare l’autocertificazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto.
Disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
Per quanto infine concerne i disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo, bisogna allegare:
- verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento dell’invalidità, e per i pluriamputati, verbale delle commissioni mediche
- dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l’esenzione.
Rileviamo ancora che se il veicolo è intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, bisogna anche allegare l’autocertificazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto.
Per quali veicoli è concessa l’esenzione IPT
Una volta soddisfatti i requisiti soggettivi, è opportuno rispettare anche quelli oggettivi sul veicolo per cui spetta l’esenzione IPT, che può riguardare:
- le autovetture, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido), fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido) e fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
- gli autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido) e fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
- gli autoveicoli uso speciale con accesso per sedia a rotelle
- le motocarrozzette
- i motoveicoli per trasporto promiscuo
- i motoveicoli per trasporti specifici
Maggiori informazioni possono essere ottenute presso gli uffici territoriali ACI.