Guida in stato di ebbrezza: le sanzioni e i limiti consentiti
L’art. 186 del Codice della Strada disciplina che cosa avviene nel caso in cui l’automobilista sia fermato per guida in stato di ebrezza, stabilendo alcune sanzioni piuttosto aspre che arrivano anche alla sospensione e alla revoca della patente.
Per comprendere che cosa preveda il legislatore in tali ipotesi è sicuramente utile ricordare che le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza dipendono principalmente dal tasso alcolemico, ovvero dai grammi di alcol per litro di sangue, come rilevato dall’alcol test.
A sua volta, il tasso alcolemico dopo aver bevuto dipende da numerosi fattori: tra i tanti, il sesso, il peso, gli alimenti consumati prima o dopo la bevuta, il numero di bicchieri bevuti, il tipo di alcolico, e così via.
Insomma, quanto sopra dovrebbe infondere un po’ di cautela in tutti coloro che, magari troppo superficialmente, pensano di rallegrare la propria serata senza badare a quanto stanno bevendo prima di mettersi alla guida della propria auto: il ritiro della patente per alcol è un caso piuttosto frequente, così come frequenti sono, purtroppo, gli incidenti.
Proprio per questo motivo invitiamo tutti a leggere con attenzione le prossime righe, al fine di comprendere che cosa prevede la legge per la guida in stato di ebbrezza.
Tasso alcolemico e sanzioni
Iniziamo subito con il rammentare, ancora una volta, come il nostro legislatore abbia previsto diversi livelli di tasso alcolemico, stabilendo delle sanzioni diverse per il raggiungimento di ciascuno di essi.
Proviamo a schematizzare quanto previsto:
- Tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l: il raggiungimento di questa soglia non determina un reato ma una sanzione amministrativa che consiste in una multa tra 527 e 2.108 euro. A ciò si aggiunge anche la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo di tempo che da tre a sei mesi. In questo caso, se vi fosse un passeggero idoneo alla guida e con tasso non superiore a 0,5 g/l, può egli prendere la guida del veicolo e lasciarlo in consegna al proprietario o in un’autorimessa. In caso contrario il veicolo sarà recuperato da un carro attrezzi a carico del trasgressore.
- Tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l: questa ipotesi costituisce un reato punibile con arresto fino a 6 mesi. A ciò si aggiunge una multa tra 800 e 3.200 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo di tempo che va da 6 mesi a un anno.
- Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: sono previste le sanzioni massime, cioè arresto da 6 mesi a un anno, multa da 1.500 a 6.000 euro, sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da 1 a 2 anni. Prevista anche la confisca del veicolo se no né intestato a persona diversa da quella che ha commesso il reato. In tale caso, invece, il veicolo non è confiscato ma si raddoppia la durata della sospensione della patente, che passa da un minimo di 2 anni a un massimo di 4 anni.
Tasso alcolemico zero per neopatentati e per minori di 21 anni
Le cose sono ancora più difficili per i neopatentati. Il Codice della Strada prevede infatti per tutti i minori di 21 anni e per tutti i soggetti neopatentati (intendendo per tali coloro che hanno preso la patente da meno di tre anni) il limite del tasso alcolemico zero.
Nel caso in cui il neopatentato sia sorpreso alla guida in stato di ebbrezza accertata con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, sarà punito con una multa fino a 624 euro. Nel caso in cui invece il tasso alcolemico sia superiore a questa soglia, si applicheranno le sanzioni previste dal Codice della Strada aumentate di un terzo.
Incidente con guida in stato di ebbrezza
Fin qui, le ipotesi di conducente che guida in stato di ebbrezza e venga fermato in tale stato a un controllo da parte delle autorità preposte.
Le cose cambiano, però, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale: in questo caso, infatti, le sanzioni previste dal Codice della Strada raddoppiano e si sommano al fermo amministrativo del veicolo con cui è stato provocato l’incidente per un periodo di 180 giorni, eccesso i casi in cui il veicolo è intestato ad altro soggetto rispetto a quello che ha provocato l’incidente.
Omicidio stradale colposo con guida in stato di ebbrezza
Evidentemente, il legislatore ha previsto pene più severe in caso di omicidio stradale colposo. In questo caso la legge prevede infatti la reclusione da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico riscontrato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, e 8-12 anni di reclusione se il conducente è professionale. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro la reclusione prevista va da 8 a 12 anni.
Rifiuto di sottoporsi all’alcol test
Nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi all’alcol test, vengono applicate le stesse sanzioni previste nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, con multa da 1.500 a 6.000 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo.