I natanti possono navigare all’estero?
Molte persone si domandano se i natanti possono navigare all’estero o meno, e se pertanto vi sia il necessario ricorso a specifiche autorizzazioni.
In questa guida cercheremo di fare il punto su questo tema così discusso, apportando un po’ di chiarezza sull’argomento. Proviamo dunque a condividere le principali riflessioni sulla navigazione dei natanti all’estero, rispondendo alle domande più frequenti su questa tematica.
Cos’è un natante
La prima cosa da chiarire è che per il Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005), per natante si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri (…) con esclusione delle moto d’acqua. Dunque, la legge non fa alcuna distinzione tra barche a remi, motore o vela, a patto che la lunghezza dello scafo sia inferiore a 10 metri.
Naturalmente, contrariamente a quanto avviene con altri tipi di barche come le imbarcazioni, i natanti non hanno alcun obbligo di iscriversi al Registro delle imbarcazioni da diporto: una semplificazione sicuramente gradita ai proprietari dei natanti, che potranno in questo modo evitare la revisione periodica delle dotazioni di sicurezza e delle caratteristiche di idoneità alla navigazione.
Dove possono andare i natanti
Ciò premesso, anche se le caratteristiche tecniche del natante sotto i 10 metri potrebbero consentirlo, è bene ricordare che queste unità da diporto non dovrebbero spingersi oltre le 12 miglia dalla costa. Un limite che può essere occasionalmente superato in caso di partecipazione a manifestazioni sportive organizzate dalle federazioni nazionali e internazionali, ma che non deve essere confuso con le acque territoriali, che convenzionalmente corrispondono a 12 miglia nautiche.
La convenzione di Montego Bay
In questo approfondimento facciamo dunque un passo in avanti per ricordare che la Convenzione di Montego Bay, quale accordo internazionale che regola i diritti del mare, garantisce la libertà di navigazione oltre le acque territoriali a tutte le navi battenti bandiera di qualsiasi Stato. A garanzia di questo diritto, le navi in alto mare sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dello Stato di cui battono bandiera. Risulterà comunque necessario garantire la sussistenza di un collegamento tra il natante e lo Stato di bandiera, da comprovarsi con i documenti di bordo.
Ma qual è il problema per i natanti? A questo punto della nostra guida dovrebbe essere chiaro: considerato che i natanti non sono iscritti nei registri, sono privi della documentazione necessaria. Dunque, la navigazione di un natante in acque internazionali costituisce una violazione della Convenzione di Montego Bay, esponendo il conduttore al rischio di essere soggetto alla sovranità delle navi militari di ogni nazionalità.
Navigazione dei natanti all’estero
Fatte salve queste introduzioni, condividiamo anche che i natanti che si recano all’esterno di norma non hanno alcuna necessità di munirsi di autorizzazioni amministrative.
Prima di saltare a conclusioni troppo affrettate, però, giova fare una distinzione tra i natanti che hanno il marchio CE e quelli che invece non hanno un marchio CE, che si recano nei Paesi extra CE.
I primi, quelli dotati di marchio CE, possono essere tranquillamente utilizzati per uscire e rientrare nelle zona doganale comunitaria senza che ci sia necessità di espletare specifiche formalità. Di contro, i natanti che non sono CE, potrebbero avere qualche difficoltà in sede di rientro.
Proprio per questo motivo è utile munirsi di qualche precauzione che consigliamo di adottare tempestivamente, quando si progetta lo spostamento.
Come usare i natanti non-CE
In particolare, al momento in cui si esce dal territorio doganale comunitario è infatti opportuno compilare una nota descrittiva che includa le caratteristiche tecniche del natante, con particolare riferimento al motore e agli altri elementi fondamentali. La nota dovrà essere vistata dall’autorità doganale: successivamente, si potrà ripresentare la stessa nota in sede di rientro, al fine di dimostrare che il transito di quel mezzo nautico non rappresenta una illecita importazione.
Le cose sono invece più semplici nel caso in cui ci si muova all’interno del territorio dell’Unione Europea, visto e considerato che in questo caso non c’è una normativa che regola in maniera specifica la navigazione delle acque comunitarie, e si fa pertanto riferimento al diritto internazionale, che assicura alle navi di qualsiasi bandiera la libertà di navigazione nelle acque territoriali.