Radiare l’auto per esportarla all’estero
Da circa tre anni sono entrate in vigore le nuove modalità per la procedura di radiazione auto per esportazione all’estero, un iter che l’automobilista deve seguire per trasferire in maniera definitiva l’auto all’estero.
La procedura è prevista dall’art. 103 del Codice della Strada, secondo cui
per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le relative targhe e la carta di circolazione. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o risulti sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione. E che non sia pendente un provvedimento di revisione singola. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
La radiazione dell’auto implica pertanto la cancellazione dal PRA, il Pubblico Registro Automobilistico, a patto che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione. Contrariamente a quanto accadeva in passato, pertanto, la radiazione deve essere effettuata prima dell’effettiva esportazione e senza che vi sia necessità di sottoporre il veicolo a revisione se risulta in regola con l’obbligo.
Come si presenta la richiesta di radiazione auto per esportazione all’estero
La richiesta di radiazione per esportazione definitiva all’estero deve essere presentata presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:
- Istanza unificata
- Certificato di proprietà
- Carta di circolazione
- Targhe del veicolo
- Documento di identità valido del proprietario
- Codice fiscale o tessera sanitaria regionale del proprietario
- Titolo di acquisto in originale.
Una volta fornita tutta la documentazione necessaria, il richiedente la radiazione riceverà un Documento Unico su cui sarà annotata la cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione. Nel caso in cui abbia la necessità di raggiungere con il veicolo il Paese estero, si dovrà chiedere il rilascio del foglio di via e le targhe provvisorie agli uffici provinciali della Motorizzazione, o a un’agenzia che si occupa di pratiche auto.
Quanto costa la radiazione auto per esportazione definitiva all’estero
I costi da sostenere per la presentazione della richiesta di radiazione auto per esportazione definitiva all’estero sono i seguenti:
- 13,50 euro per emolumenti ACI
- 32,00 euro per istanza unificata
- 10,20 euro per i diritti DT.
A questi costi è inoltre necessario aggiungere le spese per i versamenti in Posta, pari a 1,78 euro per operazione.
L’assicurazione per radiazione per esportazione
In tema di radiazione dell’auto per esportazione definitiva, uno degli adempimenti di cui tenere conto è la gestione del rapporto assicurativo.
Di fatti, il contraente della polizza assicurativa dovrà domandare l’estinzione anticipata del contratto e, così facendo, potrà anche ottenere il rimborso della parte di premio pagata ma non goduta, conseguente alla cessazione del rischio per il periodo di non fruizione della copertura RC Auto.
Radiazione auto per esportazione all’estero in caso di fermo amministrativo
Nell’ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, il proprietario dovrà effettuare una preventiva cancellazione del fermo, poiché in caso contrario la richiesta di radiazione del veicolo non sarà accettata.
Dunque, al proprietario è richiesto di pagare le somme dovute e solamente dopo aver richiesto la cessazione della circolazione per esportazione. Nel caso di ipoteca o sequestro del mezzo, invece, bisognerà allegare alla richiesta un atto che possa attestare il consenso del creditore alla radiazione del mezzo.
Cosa succede in caso di radiazione effettuata dopo trasferimento all’estero
Come abbiamo visto, la nuova legge impone dunque di presentare la richiesta di radiazione prima del trasferimento all’estero, anche se non vieta del tutto la possibilità che la cancellazione avvenga successivamente a tale evento, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria da 173 a 694 euro e a condizione che il veicolo sia già stato reimmatricolato all’estero e che sia dunque prodotta una copia della carta di circolazione del Paese di destinazione.
Alla richiesta della cancellazione dopo il trasferimento all’estero bisognerà sempre allegare targhe e carta di circolazione, ammesso che non siano state trattenute dalle autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione. In quest’ultimo caso il richiedente la cancellazione dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti tale circostanza.