Larghezza rimorchi: cosa prevede la legge per gli autocarri
Non tutti i conducenti sanno che la legge disciplina rigidamente la larghezza dei rimorchi trasportabili da una macchina motrice, e che le regole non sono uguali per tutti i veicoli. Di fatti, la normativa prevede un differente trattamento a seconda che la macchina motrice sia un’autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, oppure un autocarro.
Cos’è un rimorchio
Secondo l’art. 57 del Codice della Strada, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai mezzi a motore come gli autoveicoli e gli autocarri. Con questa definizione così generica, è evidente che possono essere qualificati come rimorchi tante diverse categorie di veicoli, come ad esempio i rimorchi:
- per il trasporto di persone
- per il trasporto di cose
- per trasporti specifici
- ad uso speciale
- caravan
- per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
Il complesso di veicoli composto da una motrice e da un rimorchio è definito autotreno. Dunque, se a una vettura viene attaccato un rimorchio, questa diventa automaticamente un autotreno e, come tale, deve rispettare le regole previste per gli autotreni. Fanno invece eccezione i carrelli appendice, non considerati a tutti gli effetti come rimorchi, bensì come una sorta di prolungamento dei veicoli a cui sono agganciati.
Cosa prevede la legge
Tornando all’oggetto del nostro odierno approfondimento, la maggiore larghezza del rimorchio rispetto a quella della motrice è effettivamente consentita dal D.M. 28 maggio 1985, titolato Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive, che al punto 6.2.3, rubricato Determinazione della larghezza massima del rimorchio abbinabile, afferma che
Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile è determinato, con valore arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice più 0,7 m.
Le cose cambiano significativamente, però, per gli autocarri. Per i veicoli qualificati come tali, infatti, con massa complessiva a pieno carico non supeirore a 3500 kg (cat. N1) e muniti di gancio a sfera, si può consentire che il veicolo rimorchiato, caravan o TATS, abbia una larghezza maggiore di quella a motrice solo a condizione che:
- l’autocarro esista anche nella versione autovettura o autoveicolo per trasporto promiscuo;
- per l’autocarro, in sede di omologazione o visita prova, sia stata riconosciuta una larghezza rimorchiabile maggiore di quella della motrice a seguito di verifica dei campi di visibilità, anche con eventuale applicazione di specchi supplementari come quelli previsti dal punto 6.1 del provvedimento sopra citato, secondo cui
tali specchi, che possono essere regolabili e/o asportabili, non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombro trasversale costituente il treno: il limite di 20 cm può non essere osservato se il bordo inferiore dello specchio è ad un’altezza non inferiore a 2 m.
Adi là di tali ipotesi, dunque i veicoli omologati autocarri N1 (comprendendo in tale novero tutti i pick-up) non possono trainare rimorchi più larghi di loro stessi.
Cosa rischia chi viola la legge
Chi circola con un veicolo o un complesso di veicoli – compreso il rimorchio – che supera i limiti di sagoma, è soggetto a una sanzione amministrativa tra 421 e 1.691 euro.