Quando è esclusa la responsabilità penale connessa al sinistro stradale?
Il sinistro stradale è un evento che espone a conseguenze più o meno gravi per veicoli, esseri umani e/o animali, da cui possono derivare lesioni di varia natura.
Nella maggior parte dei casi, quando si rimane personalmente coinvolti in un sinistro stradale, nella maggior parte dei casi il rischio che si corre è quello di essere dichiarati civilmente responsabili incidente. A volte, però, a seconda della tipologia del danno causato e dalla condotta assunta, vi è anche la possibilità che venga contestata la responsabilità penale connessa al sinistro stradale.
In questo approfondimento vedremo insieme che cosa si intende per responsabilità civile e responsabilità penale connessa al sinistro stradale e quali possono essere le diverse conseguenze scaturenti dalle due ipotesi.
Sinistro stradale e responsabilità civile
In questo nostro approfondimento sulla responsabilità penale connessa al sinistro stradale e sulle ipotesi di esclusione, cominciamo dai più frequenti dei casi, quelli risalenti alla responsabilità civile auto.
La copertura su tale responsabilità è obbligatoria per legge e ha come finalità collettiva quella di assicurare un giusto risarcimento a tutte quelle persone che subiscono un danno in seguito a un sinistro. Pertanto, con la polizza di responsabilità civile auto si prevede che il danneggiato possa ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa di colui che, con la sua condotta, ha determinato il pregiudizio.
Ricordiamo che la responsabilità civile, come violazione di contratto o di norma di legge, ha come unica conseguenza quella di determinare il pagamento di un risarcimento in favore del danneggiato, ma non può scaturire in ipotesi penali.
Inoltre, la responsabilità civile può ricadere sia sul conducente della vettura che sul suo proprietario, eccezion fatta per l’ipotesi in cui il proprietario riesca a dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta a sua insaputa o contro la sua volontà.
Sinistro stradale e responsabilità penale
Le cose cambiano, evidentemente, nelle ipotesi di responsabilità penale, profilo che generalmente ricade nel momento in cui il sinistro veda il coinvolgimento di feriti o decessi che sono scaturiti dalla commissione di un reato e, dunque, dalla violazione di una norma penale.
Trattandosi di un reato che scaturisce da una condotta contraria al Codice penale, la responsabilità ricade solo ed esclusivamente sulla persona che ha commesso il reato. Pertanto, se il conducente di un veicolo causa un incidente con feriti e decessi, la responsabilità penale per i danni provocati alle vittime ricadrà esclusivamente sul conducente, e non sul proprietario (su cui invece, come abbiamo visto, può ricadere la responsabilità civile).
Considerata la gravità delle conseguenze della condotta del conducente, nelle ipotesi di responsabilità penale oltre al pagamento di un indennizzo monetario c’è anche il rischio della reclusione da due a sette anni nelle ipotesi di decesso del soggetto non responsabile del sinistro, o addirittura da otto a dieci anni nel caso in cui il soggetto alla guida dell’auto sia stato colto in stato di ebbrezza o sotto gli effetti dell’assunzione degli stupefacenti, o ancora sia senza patente di guida o con patente di guida sospesa o revocata.
L’esclusione della responsabilità penale
Arriviamo dunque al focus del nostro odierno approfondimento, legato alle ipotesi di esclusione della responsabilità penale connessa al sinistro stradale.
Non sempre, infatti, in caso di incidenti stradali possono essere qualificate ipotesi di responsabilità penale. L’esclusione è però prevista solo in questi casi:
- se il fatto non è considerato reato
- se il sinistro è involontario
- se il sinistro è provocato da una calamità naturale o da cause di forza maggiore.
Ricordiamo infine che chi è ritenuto penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può anche incorrere nella sospensione, nella revoca o nella revisione della patente di guida.