Quando non possono farti l’alcol test?
Se si viene fermati dalle forze dell’ordine e si viene invitati a sottoporsi all’alcol test, l’eventuale rifiuto dell’automobilista lo spingerà contro sanzioni particolarmente pesanti. Infatti, non potendo gli agenti di polizia accertare l’eventuale guida in stato di ebrezza, per la legge una simile condotta di rifiuto non potrà che essere equiparata al provvedimento più grave, ovvero l’ipotesi in cui il conducente si sia messo alla guida con oltre 1,5 grammi di alcol nel sangue.
La ratio dietro tale scelta da parte del legislatore è abbastanza chiara. Non potendo infatti misurare il livello di alcol per litro di sangue perché l’automobilista non collabora, si presume lo stato di ubriachezza massimo.
Ma ci sono dei casi in cui ci si può legittimamente rifiutare di essere sottoposti all’etilometro?
Alcol test e presunta sobrietà
Si è tornati recentemente a parlare di questo tema per una sentenza di Cassazione che ha sostanzialmente assolto l’imputato che si era rifiutato di sottoporsi a un alcol test. Ma come sono andati i fatti? Ricostruire correttamente la fattispecie può certamente essere utile per evitare di incappare in spiacevoli malintesi ma, contemporaneamente, permette di comprendere quali siano i limiti dei propri diritti.
Ciò premesso, il caso trae origine dal comportamento delle forze dell’ordine nei confronti di un uomo che, fermato alla guida del proprio mezzo, è invitato a sottoporsi ad alcol test. L’uomo però si rifiuta, forse innervosito dal fatto che era stato fermato poco prima dagli stessi agenti, i quali – sospettando che fosse ubriaco – avrebbero chiesto al passeggero trasportato di proseguire nella guida del mezzo.
L’uomo si rifiuta quindi di sottoporsi al test dell’etilometro e questo atteggiamento sfocia in un acceso diverbio: l’uomo nega di essere ubriaco e chiede di contattare il proprio avvocato. Si arriva anche a un contatto fisico, con l’automobilista che spinge da sé un agente per allontanarlo.
La polizia decide allora di ammanettare l’uomo e portarlo in Questura. Anche in questa sede l’automobilista si rifiuta di sottoporsi all’alcol test, ragion per cui viene condotto in ospedale per un prelievo ematico.
Ebbene, le analisi del sangue rilevarono lo stato di sobrietà dell’uomo, con gli agenti che avevano dunque sbagliato sospettando lo stato di ubriachezza dell’automobilista, nel frattempo denunciato per resistenza al pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test dell’alcol.
I giudici hanno però assolto l’imputato, affermando che l’uomo avrebbe agito correttamente dinanzi a un arbitrario atteggiamento del pubblico ufficiale.
L’art. 393 bis del codice penale
Le cose non sono però così semplici e non basta essere convinti di essere sobri per rifiutarsi di sottoporsi al test dell’etilometro. Per avere “ragione” (il virgolettato è, evidentemente, d’obbligo) bisogna infatti che ricadano le ipotesi dell’art. 393 bis c.p., secondo cui non si può punire chi non ottempera gli ordini di un’autorità pubblica per aver questa ecceduta con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni.
Insomma, se il comportamento dell’agente di polizia è palesemente, evidentemente e oggettivamente illegittimo, allora la reazione del cittadino che si oppone è legittima. Nel caso concreto, se l’agente di polizia non riscontra indizi che facciano sospettare lo stato di ebbrezza del conducente, l’agente non dovrebbe imporre a quest’ultimo, sobrio, di sottoporsi all’alcol test, magari al solo fine di punirlo per un atteggiamento sgarbato e fargli così perdere tempo nelle varie attività di accertamento e verbalizzazione.
Le cose sono ben diverse se invece vi sono dei segni di sospetta ubriachezza. Si pensi agli occhi rossi, alla difficoltà ad articolare le parole o a camminare in modo dritto. In tutti questi casi gli agenti di polizia possono ben sottoporre il conducente all’alcol test e il suo rifiuto fa scattare la massima sanzione, pari a un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente, oltre alla possibile sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca dell’auto.