Sequestro auto: come recuperarla?
Il sequestro dell’auto è sempre una vicenda particolarmente annosa, considerato che – come vedremo – non sempre è facile procedere al dissequestro.
Al fine di non perdere le speranze dinanzi al sequestro dell’auto, è bene però procedere per gradi e verificare quali siano le ipotesi in cui è possibile che si verifichi una simile sanzione amministrativa.
Sequestro auto e sanzione accessoria della confisca
Nei casi in cui la violazione comporti – ai sensi di quanto stabilito dal Codice della Strada – la sanzione accessori della confisca, l’accertatore sequestra il veicolo con cui è commessa la violazione, facendone poi menzione nel verbale di contestazione dell’infrazione.
L’agente accertatore procede così al ritiro del documento di circolazione, da trattenersi presso l’ufficio da cui dipende. Sul veicolo viene apposta una segnalazione chiara e visibile dello stato di sequestro, usando uno dei cartelli ritenuti conformi dal Codice della Strada.
La custodia dell’auto sequestrata
Fino alla definizione del provvedimento di confisca, dunque, l’auto sequestrata è affidata in custodia al proprietario, se presente o reperibile. In caso contrario, sarà affidato al conducente o ad altro soggetto che con costui sia obbligato in solido.
Nel caso di rifiuto di custodire il veicolo si procederà con l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 CdS, ovvero la sospensione della patente da 1 a 3 mesi a una multa da 1.605 a 6.420 euro. La sanzione non si applica tuttavia in caso di rifiuto successivo, ovvero quando il proprietario rifiuta la presa in custodia del veicolo che è stato inizialmente affidato a una depositiera a causa della sua assenza al momento dell’accertamento o per altri motivi.
Ricordiamo tuttavia che può essere nominato custode solo colui che:
- È maggiorenne
- Non manifesta una palese infermità mentale e non si trova in stato manifesto di ebbrezza o di intossicazione da stupefacenti
- Non è sottoposto a misure di sicurezza detentive o di prevenzione
Nel caso di conducente minorenne, il veicolo sarà pertanto affidato in custodia al genitore o a chi ne fa le veci, qualora sia prontamente reperibile.
Una volta che viene nominato custode, il soggetto ha l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia disponibilità, anche non esclusiva (a titolo di esempio: giardino, cortile, garage, ecc.), oppure custodirlo a proprie spese in un luogo che non è sottoposto a pubblico passaggio (a titolo di esempio: autorimessa, locale concesso per comodato, ecc.). Si noti che la disponibilità e l’idoneità del luogo sono oggetto di autocertificazione.
Cosa accade se non c’è custode
Sancito quanto precede, vi possono essere dei casi in cui non vi sia un custode (per assenza o inidoneità della persona a cui l’auto può essere consegnata), o ancora costui si rifiuti di assumerne la custodia. In questi casi l’organo accertatore dispone la rimozione del veicolo e il trasporto in un luogo id custodia individuato nell’ambito di quei soggetti convenzionati ai sensi del Codice della Strada.
Casi in cui è previsto il sequestro dell’auto
I casi in cui è prevista la misura cautelare del sequestro, allo scopo di attuare la sanzione accessoria della confisca, sono numerosi, e sono previsti da diversi articoli del Codice della Strada.
Per comodità abbiamo di seguito cercato di riassumerli, indicando l’articolo del CdS a cui si riferiscono e la natura della violazione.
Articolo CdS | Violazione |
70 c. 5 | veicolo a trazione animale che svolge servizio pubblico di piazza senza licenza |
83 c. 6 | trasporto cose ad uso proprio senza autorizzazione |
86 c. 2 | taxi senza licenza |
88 c. 3 | trasporto cose in conto terzi senza autorizzazione |
93 c. 7 | auto o motoveicoli o rimorchi circolanti senza il rilascio della carta di circolazione |
97 c. 5 | fabbricazione, vendita o modifica di ciclomotori sviluppanti velocità superiore a 45 km/h |
97 c. 7 | ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione |
97 c. 8 | ciclomotore sprovvisto di targa |
97 c. 9 | ciclomotore con targa non propria |
98 c. 4 | veicolo in circolazione di prova adibito ad uso diverso (dopo la terza violazione) |
99 c. 5 | recidiva (per più di tre volte) di infrazioni riguardanti la circolazione con foglio di via e/o con targa provvisoria |
100 c. 12 | circolare con targa non propria o contraffatta |
113 c. 5 | violazione dell’art. 100, c. 12 per macchina agricola |
114 c. 7 | caso precedente per macchina operatrice |
124 c. 4 | guida senza patente di macchine agricole od operatrici |
134 c. 2 | circolazione con carta di circolazione temporanea scaduta di validità |
168 c. 8 | trasporto merci pericolose senza autorizzazione o violandone le condizioni di sicurezza |
176 c. 19 | varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l’autostrada in senso contrario |
193 c. 2 | circolazione oltre il 15° giorno dalla scadenza del pagamento del premio di assicurazione |
214 c. 8 | circolare con veicolo sottoposto a fermo |
216 c. 6 | circolare con documenti ritirati |
217 c. 6 | circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sospensione della carta di circolazione |
218 c. 6 | guidare con patente sospesa |
In alcuni casi il Codice della Strada prevede il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca, anche per alcune violazioni di carattere penale, quali:
- partecipare a competizioni in velocità non autorizzate con i veicoli a motore
- gareggiare in velocità con veicoli a motore
- guidare con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro
- condurre il mezzo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti
- guidare senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti (in caso di reiterazione).
Quando si può domandare il dissequestro dell’auto
Ora che abbiamo un po’ più chiara la situazione, cerchiamo di capire come domandare il dissequestro dell’auto.
In estrema sintesi, sono due i requisiti che devono essere soddisfatti:
- il pagamento integrale della sanzione in denaro inflitta dall’accertatore (ricordiamo infatti che quella del sequestro del mezzo è una sanzione accessoria alla multa)
- che sia trascorso il periodo di sequestro previsto.
Se invece si ritiene che la misura sanzionatoria non sia corrispondente a quanto previsto dalla legge, l’automobilista può fare ricorso al Prefetto, domandando un accertamento dei fatti. Ricordiamo che il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni, e che il Prefetto ha altri 90 giorni di tempo per accertare i fatti ed emettere il suo provvedimento.
Una volta accertati i requisiti, per domandare il dissequestro bisognerà dunque presentare una specifica domanda presso gli uffici dell’accertatore, allegando:
- le fotocopie dei documenti del veicolo,
- l’attestazione del pagamento della sanzione pecuniaria.
A questo punto l’organo accertatore verificherà la presenza dei presupposti e provvederà al dissequestro, in caso di esito positivo dei controlli.