Chi è responsabile in un incidente causato dalla retromarcia?
Chi è responsabile in un incidente causato dalla retromarcia? Le regole del Codice della Strada e le sentenze dei giudici chiariscono le responsabilità.

Chi è responsabile in un incidente causato dalla retromarcia? La risposta si trova nel Codice della Strada e nelle sentenze dei giudici. Chi effettua questa manovra deve garantire la massima sicurezza e dare la precedenza a chi circola normalmente. Non si tratta solo di cortesia, ma di un preciso obbligo legale per tutelare passeggeri e pedoni. La legge punisce con rigore chi non presta la dovuta cautela durante queste fasi delicate del tragitto.
Le regole per la retromarcia
Il Codice della Strada stabilisce regole rigide per chi decide di muovere il veicolo all’indietro. Secondo la normativa, chi effettua questa operazione deve sempre concedere la precedenza ai veicoli che procedono in marcia normale (D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 154). La legge considera questa una manovra pericolosa. Per questo motivo, il conducente non deve mai iniziarla se non è in grado di vedere e controllare perfettamente lo spazio dietro di sé. Se avviene un urto con un altro mezzo che viaggia regolarmente, la colpa ricade su chi stava indietreggiando. Ad esempio, se un’auto collide con un veicolo fermo o in movimento in un parcheggio, il conducente che faceva retromarcia risponde delle lesioni causate ai passeggeri dell’altro mezzo (Giudice di Pace Perugia, sent. 17 novembre 2012, n. 1517). Il principio informatore della circolazione obbliga tutti a non creare pericolo o intralcio (art. 140 CdS).
Chi guida un mezzo senza binari deve risarcire il danno se non prova di aver fatto il possibile per evitarlo.
Precauzioni per la retromarcia
Per eseguire correttamente questa manovra, non basta guardare distrattamente dietro. I giudici indicano alcuni comportamenti necessari: l’utilizzo degli specchietti retrovisori per avere una visione completa degli spazi, l’aiuto di una persona a terra che segnali eventuali pericoli, il rinvio della manovra a un altro momento se la visibilità non è totale. Se un automobilista urta dei bidoni o altri ostacoli perché non ha visto bene, non può chiedere il risarcimento dei danni (Giudice di pace Palermo, sent. 10 marzo 2008, n. 3072).
Questo vale anche se l’ostacolo non era segnalato da cartelli, poiché la responsabilità di controllare lo spazio resta in capo a chi manovra. Inoltre, chi guida un mezzo senza binari deve risarcire il danno se non prova di aver fatto il possibile per evitarlo. La legge presume che i conducenti abbiano una colpa uguale in caso di scontro, ma l’onere della prova si inverte: è il conducente che ha causato il danno a dover dimostrare la propria massima diligenza per evitare la condanna.
La legge presume che i conducenti abbiano una colpa uguale in caso di scontro.